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Regolamento UE 2021/2117 vs Regolamento UE 1169/2011

Il panorama normativo relativo all’etichettatura degli alimenti ha segnato una svolta cruciale l’8 dicembre 2023. Con l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Regolamento UE 2117/2021, il settore vitivinicolo ha perso una delle sue storiche “eccezioni”: l’esenzione dall’obbligo di riportare l’elenco degli ingredienti.

Questa modifica, tuttavia, non impatta solo le bottiglie di vino vendute singolarmente, ma genera un effetto a catena su tutta l’industria alimentare che utilizza prodotti vitivinicoli come componenti di alimenti composti.

1.La fine dell’esenzione per gli ingredienti composti

Fino a poco tempo fa, il produttore di un alimento contenente vino poteva limitarsi a indicare in etichetta il termine generico “vino”. Questo era possibile grazie al Reg. UE 1169/2011 (Allegato VII, parte E), il quale stabiliva che l’elenco degli ingredienti per un ingrediente composto non fosse obbligatorio qualora l’alimento fosse esentato dalle norme dell’Unione.

Essendo ora il vino obbligato per legge a dichiarare la propria composizione, decade automaticamente il presupposto per l’esenzione. Di conseguenza, il vino viene ora trattato come qualsiasi altro ingrediente composto: la sua struttura interna deve essere esplicitata.

2.Cosa deve apparire in etichetta?

Non è più sufficiente la dicitura “vino” (o “vino bianco/rosso”). Il produttore dovrà ora specificare gli elementi costitutivi secondo quanto previsto dall’Art. 48 bis del Reg. UE 33/2019. In concreto, l’elenco ingredienti del prodotto finito dovrà esplodere il componente vino indicando, ad esempio:

  • Le materie prime (es. uve);
  • Sostanze o additivi (es. conservanti: solfiti, stabilizzanti, ecc.).

3.Nessuna deroga per le basse percentuali

Un punto critico su cui è necessaria la massima attenzione riguarda le quantità. A differenza di altri ingredienti composti, per i quali il Regolamento 1169/2011 prevede semplificazioni se presenti in dose inferiore al 2% nel prodotto finito, nel caso dei prodotti vitivinicoli non risultano previste deroghe.

Anche se il vino è presente in quantità minima (ad esempio in un sugo pronto, un dolce o un piatto ricettato), la trasparenza sui suoi componenti e additivi rimane un obbligo inderogabile.

4.Conclusioni: l’etichetta trasparente

Questo cambio di rotta normativo punta a garantire al consumatore una conoscenza totale di ciò che assume, equiparando il vino a ogni altro alimento trasformato.

Per le aziende alimentari, la sfida è ora tecnica e documentale: è indispensabile aggiornare le schede tecniche e richiedere ai fornitori di materie prime vitivinicole l’elenco completo dei componenti, per evitare che un’etichetta incompleta si trasformi in una contestazione amministrativa.

 

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