CARRELLO
- Nessun prodotto nel carrello.
Subtotale:
€0,00
Dal 30 dicembre 2025 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo contro la deforestazione: il Regolamento UE 2023/1115, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), che avrà un forte impatto su migliaia di imprese europee che immettono sul mercato o esportano prodotti legati alla deforestazione.
Se la tua azienda ha a che fare con caffè, cacao, legno, carne bovina, gomma naturale, olio di palma o soia — anche solo come ingredienti – ti invitiamo a leggere l’articolo per poter applicare al meglio il Regolamento.
Di seguito troverai:
Il Regolamento si applica a tutte le imprese che: importano, esportano, producono, trasformano o immettono sul mercato UE materie prime o loro derivati considerati a rischio deforestazione, ovvero quelle riportate nella tabella a seguire
|
Materia prima |
Alcuni esempi di prodotti derivati inclusi (ognuna ha un codice doganale) |
|
1. Bovini |
bovini vivi, carne bovina fresca, refrigerata, congelata; pelli e cuoio, prodotti in pelle |
|
2. Cacao |
semi di cacao, burro, massa, polvere, cioccolato, preparazioni alimentari con cacao |
|
3. Caffè |
chicchi di caffè verde o torrefatto, decaffeinato, estratti e concentrati, preparazioni contenenti caffè |
|
4. Palma da olio |
olio di palma grezzo e raffinato, stearina, margarine, saponi, prodotti cosmetici e alimentari contenenti palma |
|
5. Soia |
semi di soia, farina, olio di soia, lecitinati, mangimi contenenti soia |
|
6. Legno |
tronchi, segati, pannelli, compensati, polpa di legno, carta, cartone, mobili, pellet |
|
7. Gomma naturale |
lattice, gomma naturale, articoli in gomma naturale (pneumatici inclusi) |
Nota: Ogni prodotto a cui si applica il Regolamento è identificato da uno specifico codice doganale: se hai dubbi sull’applicazione, ti consigliamo di identificare il codice doganale e verificare direttamente all’Allegato I del Regolamento
Per verificare se si applica il Regolamento, controlla e i tuoi prodotti:
Se sì → sei soggetto all’applicazione del Reg. EUDR, procedi al punto 2
Se no → non sei soggetto all’applicazione del Reg. EUDR, non devi fare nulla
Ogni fornitore coinvolto (ovvero ti fornisce materia prima o prodotto coinvolto in allegato I del Regolamento) deve fornirti:
Definisci un responsabile e istituisci una procedura aziendale per:
Se vendi prodotti soggetti a EUDR (verificali sempre in Allegato I del Regolamento), devi:
Le autorità italiane competenti (MASAF, ICQRF, Dogane) potranno:
In caso di non conformità, possono essere previsti
Per qualsiasi dubbio, contattaci a [email protected], indicando brevemente di cosa si occupa la tua attività: il nostro Team ti risponderà al più presto con il supporto più adatto alle tue esigenze.