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Prodotti preconfezionati e non: quali informazioni deve ricevere il consumatore?

Quando acquistiamo un prodotto alimentare confezionato, abbiamo la possibilità di trarre informazioni sullo stesso, leggendone l’etichetta.

È il Regolamento dell’Unione Europea 1169 del 2011 che definisce le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta.

Questo regolamento, emanato a tutela del consumatore, si applica a tutti quelli che vengono definiti pre-imballati o preconfezionati, ovvero alimenti destinati al consumatore finale che sono stati confezionati prima della messa in vendita, e che quindi non possono essere alterati senza l’apertura dell’imballaggio.

  • Per questi prodotti, le informazioni minime obbligatorie per il consumatore sono:
  • La denominazione merceologica legale: è il nome che viene attribuito all’alimento per determinate caratteristiche; i nomi di fantasia dei produttori possono essere riportati, ma devono essere sempre affiancati dalla denominazione legale.
  • L’elenco degli ingredienti che costituiscono il prodotto, indicandone eventuali allergeni
  • La quantità netta dell’alimento, in peso, volume o numero di pezzi
  • La data di scadenza (“consumare entro il”) o il Termine Minimo di Conservazione (“consumare preferibilmente entro il”)
  • Le informazioni di conservazione del prodotto, ad esempio: consumare in luogo fresco e asciutto
  • Le condizioni di utilizzo del prodotto, ad esempio: consumare previa cottura
  • Il nome o ragione sociale del produttore
  • Il luogo di origine o il luogo di provenienza del prodotto, nei casi previsti dal regolamento
  • Il Titolo Alcolometrico Volumico, per le bevande alcoliche
  • La dichiarazione nutrizionale

Esistono, ovviamente, delle eccezioni e delle specifiche relative ad ogni voce sopra elencata: per questo, la redazione delle etichette è un lavoro di estrema precisione e puntualità.

Prodotti preconfezionati: i prodotti esclusi

Dalla definizione di alimenti preconfezionati, vengono esclusi tutti i prodotti che vengono venduti sfusi, non preconfezionati, o imballati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore: basti pensare ai prodotti alimentari freschi acquistati a banco.
A questi prodotti, non è applicabile il regolamento sopra citato, quindi le informazioni per il consumatore non sono le stesse e sono trasmesse in modo diverso.

Innanzitutto, i prodotti non preconfezionati devono essere accompagnati da un numero inferiore di informazioni obbligatorie: ad esempio, non è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale o la ragione sociale del produttore.
Le informazioni, inoltre, non devono essere obbligatoriamente riportate sul prodotto, ma possono essere riportate in:

  • cartelli esposti al pubblico,
  • documenti disponibili su richiesta del cliente,
  • documenti di accompagnamento del prodotto

Per la vendita di prodotti alimentari, è importante sapere quali informazioni trasmettere al consumatore:

BolognaHaccp può aiutarvi a:

  • Definire le informazioni da trasmettere al consumatore
  • Definire le modalità con cui trasmettere le informazioni
  • Redarre etichette di prodotti alimentari

Contattaci per un preventivo personalizzato!

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