Etichettatura ambientale imballaggi: proroga a fine 2022
Il 3 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n r.116/2020, che introduceva nuovi obblighi per l’etichettatura ambientale degli imballaggi immessi sul mercato.
L’entrata in vigore era inizialmente prevista per il 01/01/2022, ma ad oggi sono stati sospesi gli obblighi del decreto fino al 31/12/2022: significa quindi che, fino a tale data, non sarà sanzionabile la mancata apposizione delle indicazioni ambientali sugli imballaggi.
La proroga da’ sicuramente respiro alle aziende, visto il lungo e laborioso iter che è spesso necessario per poter adempiere ai requisiti richiesti. Nonostante dicembre 2022 sembri ora una data molto distante, il consiglio per le aziende, qualora non l’abbiano ancora fatto, è quello di pianificare al più presto le operazioni da svolgere per l’applicazione del decreto: spesso le procedure di ristampa delle etichette e di progettazione di imballaggi sono più lunghe di quanto si immagini.
Requisiti
Ricordiamo però quali sono i requisiti richiesti dal Decreto: ne avevamo parlato qui. Le informazioni introdotte dalla norma per l’etichettatura ambientale sono due:
- La CODIFICA ALFA-NUMERICA del materiale di cui è costituito l’imballaggio, prevista dalla Decisione 97/129/CE
- La MODALITA’ DI SMALTIMENTO per la raccolta differenziata dell’imballaggio
Applicazione
L’applicazione riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato, ma con una distinzione:
- Se l’imballaggio è destinato a raggiungere il consumatore finale (ad esempio imballaggi per la vendita al dettaglio) le informazioni riportate sopra sono entrambe obbligatorie e devono essere stampate sull’imballo stesso o apposte in etichetta (anche tramite qr-code).
- Se l’imballaggio non è destinato a raggiungere il consumatore finale (ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione), è obbligatorio associare all’imballaggio solo la codifica alfanumerica del materiale. Inoltre, per quelli definiti imballaggi “neutri” (ad esempio quelli per il trasporto, o quelli semilavorati) la codifica può essere comunicata tramite documento di trasporto o scheda tecnica o altro mezzo di comunicazione (anche digitalizzato), senza dover essere apportata direttamente sull’imballo.
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