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Aggiornamento Covid-19 del 27-07-2021

Con recente decreto-legge, pubblicato su Gazzetta Ufficiale (vedasino i riferimenti legislativi a seguire), lo stato di Emergenza è prorogato sino al 31-12-2021.

Attività e servizi coinvolti

Dal 06-08-2021, in zona bianca, per accedere/esercitare/svolgere alcuni servizi ed attività è necessaria una certificazione verde covid-19, che verranno successivamente descritte. Tali servizi sono:

  • Servizi di ristorazione, se erogati al tavolo al chiuso. Dunque, per chi usufruisce del servizio al tavolo e all’aperto, oppure del servizio a banco al chiuso o all’aperto, la certificazione verde non è richiesta;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione);
  • Sale da gioco, sale commesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Applicazione e responsabilità

Queste regole si applicano anche nelle zone gialle, arancioni e rosse, ovviamente se tali servizi ed attività sono consentite in tali zone.

Queste regole non si applicano ai soggetti che sono esclusi, per vari motivi, dalla campagna vaccinale (età, certificazione medica, eccetera).

È responsabilità dei titolari o gestori dei servizi e delle attività verificare che gli accessi avvengano nel rispetto di queste regole.

Documenti necessari

Per accedere/esercitare/svolgere i servizi ed attività sopra descritti, sarà necessario avere con se i seguenti documenti:

  • certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale, oppure
  • la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Riferimenti Legislativi:

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2021.

Testo integrale della legge: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg

 

 

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