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Quando acquistiamo un prodotto alimentare confezionato, abbiamo la possibilità di trarre informazioni sullo stesso, leggendone l’etichetta.
È il Regolamento dell’Unione Europea 1169 del 2011 che definisce le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta.
Questo regolamento, emanato a tutela del consumatore, si applica a tutti quelli che vengono definiti pre-imballati o preconfezionati, ovvero alimenti destinati al consumatore finale che sono stati confezionati prima della messa in vendita, e che quindi non possono essere alterati senza l’apertura dell’imballaggio.
Esistono, ovviamente, delle eccezioni e delle specifiche relative ad ogni voce sopra elencata: per questo, la redazione delle etichette è un lavoro di estrema precisione e puntualità.
Dalla definizione di alimenti preconfezionati, vengono esclusi tutti i prodotti che vengono venduti sfusi, non preconfezionati, o imballati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore: basti pensare ai prodotti alimentari freschi acquistati a banco.
A questi prodotti, non è applicabile il regolamento sopra citato, quindi le informazioni per il consumatore non sono le stesse e sono trasmesse in modo diverso.
Innanzitutto, i prodotti non preconfezionati devono essere accompagnati da un numero inferiore di informazioni obbligatorie: ad esempio, non è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale o la ragione sociale del produttore.
Le informazioni, inoltre, non devono essere obbligatoriamente riportate sul prodotto, ma possono essere riportate in:
Per la vendita di prodotti alimentari, è importante sapere quali informazioni trasmettere al consumatore:
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Tags: prodotti preconfezionati