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REGOLAMENTO UE 2025/40: il disegno di un futuro green

Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato, contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e i rifiuti che ne derivano, prevenendo e riducendo gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. 

1.Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi: articolo 5

Gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei suoi componenti.

A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non saranno immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai limiti stabiliti (25 ppb; 250 ppb; Qualora il fluoro totale supera i 50 mg/kg, è necessario richiedere una prova specifica del contenuto misurato), metalli pesanti (la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare i 100 mg/kg) e Bisfenolo A (BPA).

2.Imballaggi riciclabili: articolo 6

Entro il 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili.

Pertanto, è necessario definire:

  • la classe di prestazione di riciclabilità (A, B o C) basata sui criteri di progettazione per il riciclaggio.
  • la compatibilità dell’imballaggio con i processi consolidati di raccolta e cernita.

3.Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica:articolo 7

Entro gennaio 2030, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato devono contenere una percentuale minima definita di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. Se l’imballaggio fornito contiene parti in plastica, è necessario indicare:

  • La percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti post-consumo
    (obbligatoria dal 2030).
  • Le prove circa l’origine dei rifiuti (raccolti nell’Unione o in paesi terzi con norme
    equivalenti).
  • L’attestazione che il processo di riciclo sia avvenuto in impianti conformi ai criteri di sostenibilità europei.

3.Riduzione al minimo degli imballaggi: articolo 10

Entro gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito. L’imballaggio deve essere stato progettato per ridurre al minimo peso e volume necessari a garantire la funzionalità e la protezione del prodotto.
A decorrere dal 12 agosto 2028, gli imballaggi dovranno avere un’etichetta armonizzata sui materiali componenti al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.

4.Roadmap verso il 2030: 3 passi fondamentali per la compliance aziendale

Le aziende devono progressivamente adeguarsi all’aggiornamento normativo attraverso:

  1. Qualifica e monitoraggio dei fornitori: richiedere e aggiornare la documentazione tecnica che attesti l’assenza di sostanze dannose come i PFAS e che fornisca informazioni dettagliate rispetto alla riciclabilità dei materiali impiegati. Per gli imballaggi in plastica che richiedono una quota minima di materiale riciclato (es. il 30% per il PET alimentare entro il 2030), il fornitore deve garantire la tracciabilità della materia prima secondaria.
  2. Aggiornamento dell’etichettatura ambientale e delle indicazioni di smaltimento: Entro il 12 agosto 2028, le aziende dovranno adottare l’etichettatura armonizzata UE. Non basteranno più le grafiche nazionali; occorrerà implementare simboli comuni e, in molti casi, codici digitali (QR Code) che rimandino alle istruzioni sul riutilizzo e lo smaltimento.
  3. Adottare strategie per il riuso e ricarica: i consumatori dovranno poter utilizzare i propri contenitori senza costi aggiuntivi.

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