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Regolamento UE 2023/1115 (EUDR): come le imprese alimentari devono applicarlo?

Dal 30 dicembre 2025 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo contro la deforestazione: il Regolamento UE 2023/1115, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), che avrà un forte impatto su migliaia di imprese europee che immettono sul mercato o esportano prodotti legati alla deforestazione.

Se la tua azienda ha a che fare con caffè, cacao, legno, carne bovina, gomma naturale, olio di palma o soia — anche solo come ingredienti – ti invitiamo a leggere l’articolo per poter applicare al meglio il Regolamento.

Di seguito troverai:

  • A chi si applica il regolamento
  • Da quando è obbligatorio applicare il regolamento
  • Cosa fare per applicare il regolamento: guida pratica in pochi passi
  • Controlli e sanzioni

A chi si applica il Regolamento 1115/2023?

Il Regolamento si applica a tutte le imprese che: importano, esportano, producono, trasformano o immettono sul mercato UE materie prime o loro derivati considerati a rischio deforestazione, ovvero quelle riportate nella tabella a seguire

Materia prima 

Alcuni esempi di prodotti derivati inclusi (ognuna ha un codice doganale)

1. Bovini

bovini vivi, carne bovina fresca, refrigerata, congelata; pelli e cuoio, prodotti in pelle

2. Cacao

semi di cacao, burro, massa, polvere, cioccolato, preparazioni alimentari con cacao

3. Caffè

chicchi di caffè verde o torrefatto, decaffeinato, estratti e concentrati, preparazioni contenenti caffè

4. Palma da olio

olio di palma grezzo e raffinato, stearina, margarine, saponi, prodotti cosmetici e alimentari contenenti palma

5. Soia

semi di soia, farina, olio di soia, lecitinati, mangimi contenenti soia

6. Legno

tronchi, segati, pannelli, compensati, polpa di legno, carta, cartone, mobili, pellet

7. Gomma naturale

lattice, gomma naturale, articoli in gomma naturale (pneumatici inclusi)

Nota: Ogni prodotto a cui si applica il Regolamento è identificato da uno specifico codice doganale: se hai dubbi sull’applicazione, ti consigliamo di identificare il codice doganale e verificare direttamente all’Allegato I del Regolamento

Da quando è obbligatorio applicare il Reg. UE 1115/2023?

  • Dal 30-12-2025 per medie e grandi imprese (salvo proroghe)
  • Dal 30-06-2026 per piccole e microimprese (salvo proroghe)
    • si intendono piccole imprese quelle con massimo 50 dipendenti, uno stato patrimoniale fino a 5.000.000 € e ricavi netti fino a 10.000.000 €
    • si intendono microimprese quelle con massimo 10 dipendenti, uno stato patrimoniale fino a 450.000 €e ricavi netti fino a 900.000 €). 

Cosa fare per applicare il regolamento: guida pratica in pochi step

  1. Identifica i prodotti soggetti al Regolamento

Per verificare se si applica il Regolamento, controlla e i tuoi prodotti:

  • Contengono una delle 7 materie prime elencate in Allegato I del Regolamento
  • Rientrano nei prodotti derivati (verificalo con il codice doganale) elencati in Allegato I del Regolamento

Se sì → sei soggetto all’applicazione del Reg. EUDR, procedi al punto 2

Se no → non sei soggetto all’applicazione del Reg. EUDR, non devi fare nulla

  1. Chiedi la DDS e il DDV ai Fornitori

Ogni fornitore coinvolto (ovvero ti fornisce materia prima o prodotto coinvolto in allegato I del Regolamento) deve fornirti:

  • DDS (Dichiarazione di Dovuta Diligenza) per ogni partita/lotto di prodotto 🡪 si tratta del documento principale richiesto dal regolamento per la sua applicabilità. I DDS contengono informazioni importanti, quali: Identificazione dell’operatore, codice doganale del prodotto, quantità, descrizione, Coordinate geografiche del luogo di produzione, Analisi del rischio residuo, Eventuali misure di mitigazione, Data di redazione. Il DDS una volta redatto viene notificato all’UE, che emette un numero ad esso associato, detto il DDV
  • DDV (Due Diligence Statement Reference Number): ovvero il codice identificativo generato dal sistema UE per i DDS idonei
  1. Organizza una procedura interna EUDR

Definisci un responsabile e istituisci una procedura aziendale per:

  • Raccogliere DDS/DDV dai fornitori per ogni partita di prodotto coinvolto
  • Verificare documenti e tracciabilità
  • Archiviare tutto per almeno 5 anni
  • Trasmettere le informazioni ai clienti
  1. Fornisci la DDS/DDV ai clienti

Se vendi prodotti soggetti a EUDR (verificali sempre in Allegato I del Regolamento), devi:

  • Inviare la tua DDS ai clienti (se fai parte della catena) per ogni lotto/partita immessa sul mercato UE
  • Oppure soltanto trasmettere il DDV ricevuto (se sei trader a valle della catena) per ogni lotto/partita immessa sul mercato UE 

Controlli e Sanzioni

Le autorità italiane competenti (MASAF, ICQRF, Dogane) potranno:

  • Richiedere la DDS/DDV per ogni lotto venduto
  • Effettuare controlli nei magazzini
  • Verificare corrispondenza tra prodotto e documenti
  • Applicare sanzioni in caso di errori, omissioni o falsità

In caso di non conformità, possono essere previsti

  • Blocchi della merce
  • Sanzioni
  • Sospensione dall’immissione sul mercato della partita/lotto coinvolto.

 

Per qualsiasi dubbio, contattaci a [email protected], indicando brevemente di cosa si occupa la tua attività: il nostro Team ti risponderà al più presto con il supporto più adatto alle tue esigenze. 

 

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